Elezioni amministrative domenica 28 e lunedì 29 maggio

Nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio si terranno le elezioni amministrative.

Data :

27 maggio 2023

Municipium

Descrizione

Gli elettori potranno accedere ai seggi:

  • domenica dalle ore 7.00 alle 23.00
  • lunedì 29 dalle ore 7.00 alle ore 15.00 

Per votare occorre essere muniti di documento di identità e tessera elettorale.
 
Chi non dovesse avere la tessera elettorale può chiederne il duplicato presso l’ufficio di via Dante, aperto

  • oggi fino alle 18.00
  • domenica dalle 7.00 alle 23.00
  • lunedì dalle 7 alle 15.00

La carta d’identità o altro documento d’identificazione

L’elettore che si presenta a votare deve essere, innanzitutto, identificato.

L’identificazione può avvenire:

  1. mediante presentazione della carta d’identità o di un altro documento di identificazione, rilasciato da una pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. A norma dell’art. 57, secondo comma, del Testo Unico n. 361 del 1957, ai fini dell’identificazione degli elettori, sono validi anche:
    a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica Amministrazione, scaduti, purchè risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e purché possano assicurare la precisa identificazione del votante;
    b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
    c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia;
  2. in mancanza di un idoneo documento di identificazione, l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei membri dell’Ufficio elettorale di sezione, che conosca personalmente l’elettore, a norma dell’art. 57, terzo comma, del Testo Unico n. 361 del 1957;
  3. in mancanza di un idoneo documento di identificazione, e se nessuno dei membri dell’Ufficio è in grado di accertare, sotto la sua responsabilità, l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune, “noto all’Ufficio”, che ne attesti l’identità (art. 57, quarto comma, del Testo Unico n. 361 del 1957).
    È da considerarsi “noto all’Ufficio” l’elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell’Ufficio stesso, o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Fonte: Ministero Dell’Interno – Scheda Editoriale

Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2024, 14:44

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