Separazioni, Riconciliazioni, Divorzi, Cittadinanza Jure Sanguinis

Ultima modifica 6 febbraio 2024

Gestione delle separazioni, Riconciliazioni, Divorzi innanzi a all'Ufficiale dello Stato Civile, procedimenti sulla cittadinanza Jure sanguinis

Municipium

Competenze

SEPARAZIONE DIVORZIO AVANTI L'U.S.C.
All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge 10/11/2014, n. 162):

    la separazione personale
    lo scioglimento del matrimonio civile
    la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
    la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.

È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio se è stato celebrato all'estero.

RICONCILIAZIONE TRA I CONIUGI
I coniugi separati possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice presentando una dichiarazione all'ufficiale di stato civile del Comune (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 157, Codice civile).

È possibile recarsi nel Comune dove è stato celebrato il matrimonio o in quello di residenza, se il matrimonio è stato trascritto anche in quel Comune.

CITTADINANZA PER FILIAZIONE ("jus sanguinis")

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un'ipotesi eccezionale e residuale.

Le condizioni chieste per questo riconoscimento si basano sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso ius sanguinis della cittadinanza italiana si fa riferimento alla Circolare ministeriale 08/04/1991, n. K.28.1, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della Legge 05/02/1992, n. 91.

L'autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza.

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Tipo di organizzazione

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Persone che compongono la struttura

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Contatti

Comune di Cabras : 0783 3971

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