Che cosa è e a che cosa serve:
L’autocertificazione
Cosa:
L’autocertificazione consiste in una dichiarazione scritta dell’interessato che sostituisce il contenuto di certificati o atti rilasciati dagli uffici pubblici.
Deve essere sempre utilizzata nei rapporti con una Pubblica Amministrazione o con un gestore di un pubblico servizio.
Da settembre 2020 anche i soggetti privati, come banche, assicurazioni, notai, avvocati, agenzie di servizi, ecc … sono obbligati ad accettare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, meglio conosciuta come autocertificazione. L’art. 30-bis del D. L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, noto come Decreto Semplificazioni, ha infatti introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazione, rendendola valida e obbligatoria, non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
L’utilizzo dell’autocertificazione, oltre a rispondere ad esigenze di semplificazione amministrativa e a consentire una sostanziale riduzione dei tempi di attesa per ottenere prestazioni e servizi, sia da parte di Enti pubblici che di soggetti privati, evita al cittadino il pagamento dell’imposta di bollo (oggi di 16 euro), se dovuta in quanto l’autocertificazione è sempre esente.
Chi:
Tutti i cittadini maggiorenni. Esistono modelli prestampati per facilitare la compilazione (vedi allegati), tuttavia l’interessato può anche decidere di scrivere di proprio pugno ciò che deve autocertificare.
Come:
L’autocertificazione deve essere sottoscritta dall’interessato maggiorenne e la firma non deve essere autenticata; inoltre non deve necessariamente essere apposta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la dichiarazione. In questo caso occorre allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Quanto:
Non sono previsti costi.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Cosa:
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà consiste in una dichiarazione scritta dell’interessato riferita a stati, fatti o qualità personali di cui il dichiarante è a conoscenza che non siano oggetto di certificati o atti rilasciati dagli uffici pubblici e purché non si tratti di manifestazioni di volontà.
Può essere richiesta al cittadino da Pubbliche Amministrazioni o da Privati (banca, Posta o notaio, ecc..)
Chi:
Tutti i cittadini maggiorenni. Esistono modelli prestampati per facilitare la compilazione (vedi allegati), tuttavia l’interessato può anche decidere di scrivere di proprio pugno ciò che deve dichiarare.
Come:
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dall’interessato maggiorenne.
Se presentata ad una Pubblica Amministrazione la firma non deve essere autenticata ma occorre allegare la copia di un documento di identità in corso di validità.
Se presentata ad un Privato la firma va autenticata e deve essere apposta dinanzi all’impiegato comunale che provvederà ad identificare il firmatario.
Quanto:
Se soggetta ad autentica: marca da bollo da euro 16,00
Cosa fare:
Si può certificare tutto ciò che è contenuto in certificati ed atti rilasciati dagli uffici pubblici come ad esempio: data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici, ecc..
- Non si può certificare I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
- L’autocertificazione non può essere utilizzata per presentare documenti all’autorità giudiziaria.
Informazioni aggiuntive
L’autocertificazione deve essere sempre utilizzata nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con gli enti fornitori di servizi di pubblica utilità. Può inoltre essere utilizzata e con i privati che vi consentano.
Per Pubblica Amministrazione s’intendono: Comuni, Aziende A.S.L., Uffici Finanziari, Motorizzazioni Civili, Prefetture, Questure, Regioni, Province, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, scuole pubbliche ed Università, I.N.P.S., I.N.A.I.L., Camere di Commercio, ENEL, ecc.
Per privati s’intendono singoli soggetti oppure imprese, assicurazioni, banche, datori di lavoro privati ecc.
Cosa fare se la pubblica amministrazione non accetta l’autocertificazione:
Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
Costituiscono altresì violazione dei doveri d’ufficio:
– la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di ;
– il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.
Il funzionario che rifiuta l’autocertificazione nonostante ci siano tutti i presupposti per poterla accogliere, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale. In caso di rifiuto il cittadino dovrà accertare chi è il responsabile del procedimento e richiedere per iscritto i motivi del mancato accoglimento. Entro 30 giorni deve essere fornita una risposta scritta sulle motivazioni del rifiuto.
False dichiarazioni:
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penali e delle leggi speciali in materia.
Validità dell’autocertificazione:
L’autocertificazione ha la stessa validità temporale del certificato che sostituisce. I certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modifiche (nascita, morte, titolo di studio) hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità sei mesi
Dichiarazioni presentate da cittadini stranieri:
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini dell’Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 642/1972 (Disciplina dell’imposta di bollo)
- DM 20/08/1992 e succ. mod. ed int (disciplina dell’imposta di bollo)
- DPR 223/89 (Regolamento anagrafico della popolazione residente)
- D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
- DPR 445/00 e succ. mod. e int.(disposizioni e regolamenti in materia di documentazione amministrativa)
- Art. 72/DPR 445/2000 (decertificazione)
- L. 241/1990 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti)
- L. 120/2020